Il trust immobiliare è sempre più utilizzato in Italia come strumento per la protezione patrimoniale, la pianificazione successoria e la gestione efficiente di beni complessi. Tuttavia, una delle domande più frequenti riguarda il suo trattamento fiscale: quali imposte si applicano? Chi è il soggetto passivo? Quando si paga e quanto?
In questo approfondimento analizziamo, con rigore e chiarezza, il regime fiscale del trust immobiliare nel nostro ordinamento.
L’Italia ha riconosciuto il trust con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, tramite la Legge n. 364 del 1989. Non esiste una legge interna sul trust, ma il legislatore italiano consente l’applicazione di trust regolati da ordinamenti stranieri (di solito Jersey, Guernsey o Isle of Man), con effetti riconosciuti nel nostro sistema. Dal punto di vista fiscale, i riferimenti principali si trovano nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che hanno via via costruito l’impianto applicativo.
Il trattamento ai fini IRPEF o IRES dipende dalla tipologia di trust:
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questi aspetti in particolare con la Circolare 61/E del 2010.
Nel caso del trust immobiliare, i redditi fondiari (locazioni, ecc.) sono trattati come quelli di qualsiasi altro soggetto fiscale, ma con la particolarità della soggettività passiva del trust stesso o del beneficiario, a seconda della struttura.
Sul piano delle imposte indirette, la questione è stata oggetto di ampio dibattito. Dopo una fase iniziale di incertezza, la giurisprudenza prevalente e l’Agenzia delle Entrate si sono orientate come segue:
La Corte di Cassazione, con sentenze come la n. 975/2018 e n. 16699/2019, ha stabilito che l’imposizione avviene al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari, non alla sola costituzione del trust.
Attenzione particolare meritano i trust esteri. Se hanno almeno un trustee residente in Italia o producono redditi di fonte Italiana, potrebbero essere considerati fiscalmente residenti ai fini IRES.
La normativa antielusiva (es. art. 73 TUIR, comma 3) impone obblighi di monitoraggio fiscale anche per i beneficiari italiani, inclusi in alcuni casi nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Il trust, se titolare dell’immobile, è soggetto al pagamento dell’IMU secondo le regole ordinarie.
Attenzione: non si applicano le esenzioni prima casa, salvo casi particolari in cui il beneficiario vi risieda.
Quando si struttura un trust immobiliare, è essenziale:
La fiscalità del trust immobiliare in Italia è un terreno tecnico, in costante evoluzione, che richiede competenza e attenzione. Quando ben strutturato, il trust può offrire vantaggi concreti in termini di protezione patrimoniale e ottimizzazione fiscale, ma ogni scelta deve essere valutata caso per caso, con il supporto di professionisti specializzati.
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Roberto
Nel trust opaco il trustee è il soggetto fiscalmente titolare del reddito e il trust è soggetto passivo IRES al 24%, mentre i beneficiari non dichiarano nulla fino alla distribuzione effettiva. Nel trust trasparente il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari (che devono essere individuabili), anche se non ancora distribuito, e ogni beneficiario dichiara la propria quota parte. Esiste anche il trust misto, dove parte dei redditi è imputata ai beneficiari individuati e il resto al trust.
L’atto istitutivo del trust e l’attribuzione dei beni al trustee sono soggetti a imposta di donazione/successione, salvo nei trust autodichiarati (dove disponente e trustee coincidono). Le aliquote variano dal 4% al 8% a seconda del rapporto tra disponente e beneficiario, con diverse franchigie. Per i beni immobili si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposizione definitiva avviene al momento del trasferimento effettivo ai beneficiari.
Sì, il trust in quanto titolare dell’immobile è soggetto al pagamento dell’IMU secondo le regole ordinarie. È importante sottolineare che non si applicano le esenzioni prima casa, salvo casi particolari in cui il beneficiario vi risieda effettivamente. Questo è un aspetto da considerare attentamente nella pianificazione fiscale complessiva del trust immobiliare.
I redditi fondiari derivanti da locazioni sono trattati come quelli di qualsiasi altro soggetto fiscale, ma con la particolarità che la soggettività passiva può essere del trust stesso o del beneficiario, a seconda della struttura scelta (opaco o trasparente). Nel trust opaco il reddito è del trust e tassato con IRES al 24%, mentre nel trust trasparente è imputato direttamente ai beneficiari secondo le loro aliquote IRPEF personali.
Se un trust estero ha almeno un trustee residente in Italia o produce redditi di fonte italiana, potrebbe essere considerato fiscalmente residente ai fini IRES. La normativa antielusiva impone obblighi di monitoraggio fiscale anche per i beneficiari italiani, che in alcuni casi devono includere il trust nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. È essenziale affidarsi a un advisor legale e fiscale esperto per una corretta gestione e per evitare contestazioni.
Ogni percorso professionale è anche umano. Il mio è guidato dalla disciplina marziale, dal rispetto delle regole, dalla precisione dell’arbitrato e dall’ascolto profondo che riservo a ogni persone.